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Il Consiglio dei Ministri ha discusso il 9.10.2012 l’attuazione della Direttiva n. 7 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Nel corso della riunione è stata confermata la volontà di esercitare la delega in tale materia conferita dal Parlamento al Governo nell’ambito della legge dello statuto dell’impresa.

Gli Stati membri dovranno necessariamente dare attuazione alla nuova Direttiva entro il 16 marzo 2013.
In tale data la vigente Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sarà abrogata (nel recepire la nuova Direttiva gli Stati membri decideranno se escluderne l’applicazione ai contratti conclusi prima del 16 marzo 2013).

In un quadro europeo in cui i periodi medi di pagamento vanno dai 63 giorni per i crediti verso il settore pubblico a 55 giorni per quelli verso le imprese, che vede il nostro paese nella “black list” dei paesi dell’Unione per i ritardi nei pagamenti, con una media di 186 giorni per il settore pubblico e di 96 giorni per le imprese (con punte di 500-600 gg per la sanità), la nuova direttiva si è resa necessaria per effettuare “un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi”(art. 12 dei considerando).

Numerose le novità introdotte, tra cui le più significative sono:

– nelle transazioni commerciali relative a forniture di merci o di servizi tra imprese (c.d. “business to business”) il termine per il pagamento di una fattura è stato fissato a 30 gg dal ricevimento da parte del debitore della fattura. Tale termine può essere elevato a 60 giorni solo se è espressamente concordato nel contratto e se non sia gravemente iniquo per il creditore.
– Per il settore pubblico, la regola è che il periodo di pagamento non può superare 30 giorni di calendario, se non diversamente concordato nel contratto. Il termine può essere elevato a 60 giorni solo se concordato espressamente nel contratto e “purché sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto”.
– Per i pagamenti che concernono i servizi sanitari è prevista una disciplina particolare (art. 4). Gli Stati membri possono infatti prevedere un termine di pagamento superiore a 30 giorni e massimo di 60 giorni per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine”.
– Per quanto riguarda i tassi di interesse…

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Nel corso dell’incontro verranno presi in considerazione i più problematici aspetti legali inerenti i rapporti di distribuzione in Belgio (con agenti, rivenditori e altri intermediari).
Ci si soffermerà in particolare sulla singolarità della legislazione locale (loi 5-10-61) in tema di rivenditori esclusivisti che, unica in Europa, disciplina espressamente il rapporto, dando una forte protezione al distributore.